1 Sentenza Ali. Irreperibilità del ricorrente partito senza lasciare alcun indirizzo dopo aver inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione. Esistenza di una dichiarazione scritta, rilasciata al suo avvocato, nella quale il ricorrente manifesta la volontà di proseguire la procedura davanti agli organi della Convenzione anche nel caso in cui dovesse abbandonare la Svizzera e non potesse mettersi in contatto con lo stesso. Art. 51 § 2 del Regolamento B della Corte. Stralcio dai ruoli. Tenuto conto dell’impossibilità di entrare in contatto con il ricorrente, il suo rappresentante non è in grado di proseguire la procedura in modo significativo.