- Nella fattispecie, il divieto non poteva essere considerato «necessario in una società democratica»: il ricorrente non aveva infatti partecipato alla stesura e all’elaborazione della pubblicazione in questione; inoltre, le affermazioni imputabili al ricorrente erano piuttosto mitigate e nessun elemento permetteva di concludere che tali affermazioni avrebbero potuto nuocere in modo sostanziale agli interessi dell’associazione interessata. Violazione di questa disposizione. 2 Résumé des faits: