10 § 2 CEDU. - Le autorità svizzere disponevano di un certo margine d’apprezzamento per valutare se vi fosse o no una «necessità sociale impellente» di ordinare la misura contestata. Nella fattispecie, l’importanza di tale margine va tuttavia relativizzata, poiché il ricorrente non ha espresso considerazioni puramente commerciali bensì partecipato a un dibattito di interesse generale. - Nella fattispecie, il divieto non poteva essere considerato «necessario in una società democratica»: il ricorrente non aveva infatti partecipato alla stesura e all’elaborazione della pubblicazione in questione;