Sentenza Kopp. Sorveglianza delle linee telefoniche di uno studio d’avvocatura (art. 66 cpv. 1bis e art. 77 PP) per ordine del Procuratore generale della Confederazione. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza. - Le chiamate telefoniche provenienti da e destinate a locali professionali possono concernere la vita privata e la corrispondenza. - L’intercettazione delle conversazioni telefoniche ha costituito, in quanto tale, un’ingerenza nell’esercizio di questo diritto, indipendentemente dal fatto che le registrazioni effettuate siano state utilizzate o no successivamente. - La sorveglianza telefonica dev’essere