Sentenza A. P., M. P e T. P. Condanna penale degli eredi al pagamento di una multa per frode fiscale commessa dal de cujus. Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di accusa in materia penale. Il procedimento promosso contro gli eredi deve essere considerato «penale» ai sensi di questa disposizione, poiché la multa non era trascurabile, presentava un carattere essenzialmente punitivo e dissuasivo e il TF ne aveva rilevato la natura penale. Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d’innocenza. La regola fondamentale del diritto penale, secondo cui la responsabilità penale non sopravvive all’autore del delitto (cfr. art. 48 n. 3 CP) è richiesta anche dalla garanzia della presunzione d’innocenza.