soltanto eccezionalmente da eventi posteriori alla nascita del figlio. In casu, non è stato spezzato dal fatto che il padre abbia lasciato il figlio, poco tempo dopo la sua nascita, per recarsi in Svizzera (dov’è stata respinta la domanda d’asilo). L’art. 8 CEDU resta quindi applicabile. - Questione lasciata irrisolta di sapere se occorra esaminare il ricongiungimento familiare nell’ottica dell’ingerenza nel diritto garantito dall’art. 8 CEDU oppure in quella dei «doveri positivi», derivanti da questa disposizione, poiché, in entrambi i casi, i criteri sono paragonabili. In casu, la ripresa della vita familiare in Turchia sembrerebbe difficile, ma non esclusa