la richiedente non abbia avuto accesso a tutti i dati in possesso della commissione di ricorso, il TFA vi ha posto rimedio in modo che, complessivamente, la procedura si è svolta in modo equo. Pubblicità dei dibattimenti. -Né il senso né lo spirito dell’art. 6 impediscono a una persona di rinunciare a dibattimenti pubblici, ma tale rinuncia deve essere non equivoca e non deve violare interessi pubblici importanti. La ricorrente, non avendo fatto uso del diritto di chiedere una pubblica udienza, vi ha rinunciato inequivocabilmente. Per altro, la causa non presentava questioni di interesse generale tali da rendere necessari pubblici dibattimenti. Art. 14 combinato con l’art. 6 § 1 CEDU. -La