Caso Quaranta. Violazione della CEDU a causa del rifiuto del presidente di un tribunale di nominare un difensore d’ufficio per assistere un imputato durante l’istruttoria e i dibattimenti. Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Valutazione della questione a sapere se «gli interessi della giustizia ... esigono» l’assistenza di un difensore d’ufficio. - La Corte si basa su criteri che di principio corrispondono a quelli della giurisprudenza svizzera, in particolare la gravità del reato e la severità della pena, la complessità dell’affare e la personalità dell’imputato; l’applicazione dei criteri può però differire.