1 Caso S. Violazione della CEDU per avere costantemente impedito per oltre sette mesi a un detenuto in custodia cautelare di comunicare liberamente con il difensore d’ufficio. Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Il diritto dell’accusato di comunicare con il suo avvocato senza essere udito da terzi figura tra le esigenze elementari del processo equo e scaturisce implicitamente da questo disposto. Nella fattispecie, l’eventualità che l’avvocato coordini la sua strategia con quella degli avvocati di altri coimputati non giustifica la limitazione di questo diritto. Art. 50 CEDU. Assegnazione di un indennizzo per danno morale e per costi e spese alla parte lesa.