a determinare per quale ragione e per quale finalità il soggetto giuridico eserciti detta libertà. Art. 10 § 2 CEDU. Per difendere l’ordinamento delle telecomunicazioni e impedire la divulgazione di informazioni confidenziali, non è necessario sottoporre, per approvazione, al consenso dello Stato emittente l’autorizzazione di captare, mediante antenna parabolica privata, programmi televisivi, non codificati e destinati al pubblico, provenienti da un satellite straniero di telecomunicazione.