2 Art. 10 § 1 CEDU. - 1° e 2 ° periodi: la diffusione di programmi via etere e la loro ritrasmissione via cavo rientrano nella libertà d’espressione, indipendentemente dal contenuto del programma. - 3° periodo: gli Stati possono disciplinare, mediante un sistema di licenze, l’organizzazione della radiodiffusione sul proprio territorio, in particolare gli aspetti tecnici; i provvedimenti d’autorizzazione devono tuttavia soddisfare le esigenze del § 2 dell’articolo 10.