Caso Groppera Radio AG e altri. Non violazione della CEDU nel divieto imposto a una società svizzera d’antenna collettiva di ritrasmettere via cavo emissioni radiodiffuse abusivamente dall’Italia. Art. 25 § 1 CEDU. E’ vittima ogni persona - fisica o giuridica - lesa dall’azione o dall’omissione, l’esistenza di una violazione essendo concepibile anche se non è insorto danno.