Art. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità. Ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza dei detenuti giustificata dalla difesa dell’ordinae e dalla prevenzione delle infrazioni penali. Condizione relativa alla necessità dell’ingerenza. Condizione non adempita in caso di sequestro, da parte del procuratore, di una lettera nella quale un avvocato offre il proprio patrocinio a una persona in detenzione provvisoria e le consiglia di far valere il suo diritto al rifiuto di testimoniare. 1 I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ART. 8