- Secondo la sistematica che emerge dal CCL FFS ed i principi applicabili nel diritto pubblico in materia di disdetta ordinaria dei rapporti di servizio, l’impiegato non dispone di un diritto al versamento del salario oltre il termine di disdetta prorogato ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 2a frase CO, anche se la malattia di cui soffre e l’incapacità lavorativa che ne risulta si prolunga dopo tale scadenza (consid. 7c/bb).