2 LPers (consid. 1b/cc). - La nullità di una disdetta ordinaria dei rapporti di servizio può essere pronunciata se l’impiegato la invoca in forma scritta ed in modo plausibile presso il suo datore di lavoro entro un termine di 30 giorni dal momento della conoscenza di una possibile causa di nullità e se la disdetta è infondata ai sensi dell’art. 12 cpv. 6 o 7 LPers. In una simile situazione, spetta all’autorità di prima istanza rivolgersi alla CRP per la questione della validità della disdetta (consid. 4c). - Nella fattispecie, deve essere pronunciata