- Un agente dell’amministrazione del personale, che ha partecipato all’istruzione di un litigio concernente la valutazione di un impiegato, non è per questo obbligato a ricusarsi nell’esame di una successiva denuncia per mobbing formulata dallo stesso impiegato nei confronti di diversi quadri (consid. 3b). - Se vi è stata una violazione del diritto di essere sentito in prima istanza, tale violazione può essere riparata davanti all’autorità di ricorso, a condizione che essa abbia lo stesso potere d’esame dell’autorità di prima istanza (consid. 4a). - Una valutazione può costituire un atto di mobbing se è utilizzata per scopi che non le sono propri e se ha quale obiettivo e come effetto di