è pertanto una discriminazione diretta in materia salariale (consid. 4). - Una discriminazione indiretta sussiste laddove una regolamentazione, di per sé formalmente applicabile ad entrambi i sessi, ha l’effetto di sfavorire in modo considerevole persone appartenenti ad un sesso oppure un numero nettamente superiore di persone di un sesso rispetto a quelle dell’altro sesso, senza che ciò sia giustificato dal punto di vista oggettivo (consid. 5). - Differenze nella funzione dirigenziale risp. in relazione alla responsabilità sono criteri oggettivamente sostenibili per giustificare un trattamento salariale differente. Lo stesso vale per differenze a livello di competenze decisionali.