Personale federale. Assegni di custodia. Cumulo di assegni (art. 51 cpv. 8 OPers). Il cumulo di assegni viene evitato, poiché si tiene conto dell’assegno per figli, dell’assegno familiare o dell’assegno di custodia che il coniuge di un impiegato della Confederazione già riceve. Inoltre, per determinare 1 il diritto al versamento dell’assegno di custodia ed il relativo importo, occorre tenere conto dell’importo totale degli assegni esterni esigibili presso un altro datore di lavoro (consid. 4).