Impiegato delle Ferrovie federali svizzere (FFS). Contratto collettivo di lavoro (CCL). Riduzioni per le coppie formate da persone dello stesso sesso. Divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). - I cpv. 1 e 2 del n°26 CCL FFS corrispondono alle disposizioni di diritto civile del diritto sul contratto di lavoro relativo alla protezione della personalità del lavoratore e creano quindi diritti concreti (consid. 3b). - Il divieto di discriminazione contenuto nel CCL FFS si basa su quello previsto dalla Costituzione federale. In ogni caso, esso non offre una protezione più estesa rispetto al divieto sancito dall’art. 8 cpv. 2 Cost. (consid.