2 o è in formazione. L’art. 46 cpv. 3 RF 1 non richiede esplicitamente che i contributi di mantenimento siano fissati da un’autorità o da un giudice; è sufficiente che l’obbligo di mantenimento si fondi sul dovere legale previsto dall’art. 276 seg. CC. Se vi è un diritto all’assegno per figli secondo l’art. 46 cpv. 3 RF 1, questo assegno sarà prolungato oltre il 18esimo anno di età del figlio se sono realizzate le condizioni dell’art. 46 cpv. 2 RF 1 (consid. 3c). - Nella fattispecie, i fatti e i mezzi di prova pertinenti sono stati presentati solo in occasione della procedura davanti