RF 1, il genitore che ha la custodia ha il diritto all’assegno per figli fino al momento in cui questi hanno compiuto il 18esimo anno di età. L’art. 46 cpv. 2 RF 1 prolunga il diritto all’assegno soltanto per i figli dal 18esimo al 25esimo anno compiuto, nella misura in cui vi era un diritto secondo l’art. 46 cpv. 1 RF 1 già prima del 18esimo anno d’età e se il figlio maggiorenne non è in grado di lavorare