Art. 46 RF 1. Assegni per figli. Contratto di lavoro presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). Fatti nuovi. Ripetibili. - In linea di principio, la presentazione di nuove circostanze di fatto e di nuovi mezzi di prova davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di personale (CRP) è possibile nel quadro dell’oggetto litigioso (consid. 2b). - Il rapporto di impiego fra l’IPI e i suoi impiegati si basa su un contratto scritto di diritto pubblico. Per quanto concerne gli assegni per i figli, sono applicabili per analogia le disposizioni della Confederazione (consid. 3a). - Sulla base dell’art. 46 cpv. 1 RF 1, il genitore che ha la custodia