Se le parti non riescono ad accordarsi, la via giudiziaria permette di chiedere solo un’indennità (consid. 2). - Il licenziamento in quanto tale non può essere oggetto di ricorso né essere annullato, ciò che esclude la reintegrazione dell’impiegato nel suo precedente posto di lavoro (consid. 3a e 4c). - La soluzione che figura nell’ordinanza, che si avvicina il più possibile al diritto privato, risulta corretta se esaminata dal punto di vista della legalità (consid. 4).