Personale federale. Notifica di una decisione all’estero e rispetto del termine per ricorrere. Art. 34 cpv. 1 e art. 21 cpv. 1 PA. - Vi è notifica quando l’interessato o ogni altra persona che si può legittimamente ritenere suo rappresentante ha ricevuto la decisione. L’eventuale termine di ricorso comincia a decorrere già al momento della notifica e non solamente quando il destinatario ne ha avuto conoscenza personalmente (consid. 2a). - In quanto atto di potere pubblico, la notifica di una decisione all’estero deve avvenire per via diplomatica o consolare. In assenza di questo, l’atto è illegale e la decisione è nulla (consid. 2a). Un ricorso diretto contro tale