- Il principio della parità di trattamento non impedisce l’applicazione di criteri astratti o tecnici o di regole schematiche, nella misura in cui ne siano garantite la trasparenza e l’obiettività (consid. 4). - Il tenere conto dell’appartenenza ad un agglomerato non è contestabile e di per sé non costituisce, nella fattispecie, una disparità di trattamento (consid. 5b). I parametri di stima non devono essere considerati in modo isolato, ma al contrario vanno visti nella globalità del sistema da essi composto (consid.5d). - È ammissibile una stima largamente inferiore al 70% del canone di locazione di oggetti comparabili nella regione (consid.