Anche da questo profilo, il ricorrente non può quindi rimproverare alcunché all’autorità di nomina, ove si consideri soprattutto che egli è stato assunto come fisioterapista presso E a partire dal 1° gennaio 1999. 9. Infine - e per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono state addotte in merito alla proporzionalità del licenziamento - non si può nemmeno pretendere che la rottura del rapporto d’impiego secondo l’art. 8 cpv. 2 lett. a RI risulti inadeguata o inopportuna, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso (art. 49 lett.