Ne consegue che, ritenendo ormai definitiva ed irrimediabile questa rottura del rapporto di fiducia, l’istanza inferiore non ha abusato del suo potere d’apprezzamento e che essa poteva pertanto escludere un’eventuale modifica del rapporto d’impiego con assegnazione di un’altra funzione o trasferimento del ricorrente in altra struttura analoga della Confederazione. Né si può dimenticare in quest’ambito che l’UFAM, pur avendo disdetto il rapporto d’impiego per il 31 dicembre 1998, si è dichiarato disposto ad occupare il ricorrente fino al 30 giugno 1999, per consentirgli di trovare un nuovo lavoro, e gli ha pure offerto a tal fine la propria collaborazione.