GAAC 63.62 consid. 8a) - dev’essere osservato anche in caso di disdetta ordinaria per motivi semplicemente fondati ai sensi dell’art. 8 RI: la CRP, del resto, ha già avuto modo di sottolinearlo nell’ambito di decisioni relative allo scioglimento del rapporto di servizio degli impiegati delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e delle Poste, telegrafie e telefoni (PTT), adottate in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 del regolamento degli impiegati FFS del 2 luglio 1993 e, rispettivamente, del n. 2101 lett. b del regolamento per gli impiegati PTT del 3 agosto 1993 (decisione 12 gennaio 2000, in re G. [CRP 1999-014], consid. 10; decisione 16 aprile 1999, in re S. [CRP 1998-186], consid.