Secondo costante giurisprudenza, prima di procedere ad un licenziamento amministrativo per motivi gravi ai sensi dell’art. 55 OF e quindi anche dell’art. 77 RI, l’autorità di nomina deve esaminare se la modifica del rapporto d’impiego, come misura meno severa, non sia ugualmente idonea a raggiungere lo scopo perseguito: l’autorità di nomina, in altri termini, deve rispettare il principio della proporzionalità (GAAC 63.62 consid. 8a; decisione citata della CRP del 10 ottobre 1997, in RDAT I-1998 n. 64 consid. 9a; Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, Rivista di diritto svizzero [RDS] 1984 I pag. 489 segg.