André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pag. 120) - di tutelare la personalità dei propri dipendenti, preservandoli da pratiche di « mobbing » o di « bossing » messe in atto dai suoi funzionari dirigenti (cfr. DTF 125 III 72/73 consid. 2a; sentenza 8 giugno 1999 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, già citata, consid. 3.3). 8. Secondo costante giurisprudenza, prima di procedere ad un licenziamento amministrativo per motivi gravi ai sensi dell’art. 55 OF e quindi anche dell’art. 77 RI, l’autorità di nomina deve esaminare se la modifica del rapporto d’impiego, come misura meno severa, non sia ugualmente idonea a raggiungere lo scopo perseguito: