conseguenti a pratiche di « mobbing » messe in atto in suo danno da D: in particolare, non sono ravvisabili nella disdetta in esame gli estremi di un abuso di diritto consistente nello sfruttamento di inadempienze del ricorrente, indirettamente riconducibili a violazioni di un obbligo dello Stato quale datore di lavoro - invero non espressamente previsto dalla legislazione sul personale federale, ma eventualmente sgorgante dall’art. 328 CO, applicabile quale diritto pubblico suppletivo (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol.