III, Berna 1992, pag. 250 segg.). Ora, nel concreto caso, la disdetta era giustificata sia dalle prestazioni non sempre soddisfacenti del ricorrente, sfociate anche in puntuali lamentele di alcuni pazienti, sia e soprattutto dal profondo ed insanabile dissidio con il caporeparto, ed essa non ha comunque preso lo spunto da una temporanea diminuita capacità al lavoro sorta in seguito alle critiche e alle qualifiche non particolarmente lusinghiere espresse dal suo superiore. In queste circostanze, non si può quindi rimproverare all’autorità di nomina di aver giustificato il licenziamento prevalendosi di inadempienze del ricorrente