Le prestazioni lavorative scadono qualitativamente e quantitativamente, il prodotto ne soffre, il servizio diventa insufficiente. Fintanto che la situazione di conflitto rimane di tipo fisiologico, ovvero occasionale e di durata limitata, non si giustificano interventi volti ad allontanare il funzionario che è all’origine dello stato di disagio. Se la situazione di conflitto degenera e si protrae nel tempo, assumendo le connotazioni di uno stato patologico, l’autorità deve invece adottare provvedimenti volti a ripristinare l’ordine e l’efficienza dell’amministrazione, trasferendo o rimuovendo uno dei funzionari che è all’origine della turbativa.