essere sciolto conformemente all’art. 8 cpv. 2 lett. a RI. Per costante giurisprudenza, l’incompatibilità ambientale e quindi l’esistenza di una situazione di conflitto grave e non altrimenti risolvibile fra un dipendente ed i suoi colleghi o un suo superiore può infatti costituire un motivo fondato o giustificato di disdetta. Basti osservare che i contrasti e le tensioni fra funzionari chiamati a collaborare fra loro nuocciono in genere all’ordinato andamento dell’attività amministrativa. Le prestazioni lavorative scadono qualitativamente e quantitativamente, il prodotto ne soffre, il servizio diventa insufficiente.