d. Né il ricorrente - che del resto nemmeno si prevale a tal riguardo d’una eventuale violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA], RS 172.021) - può pretendere infine che l’autorità di nomina non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi in modo sufficiente sugli addebiti che gli venivano mossi prima di prospettargli la cessazione del rapporto d’impiego.