6 un formale ammonimento. Sta di fatto tuttavia che il ricorrente ha spesso dimostrato una più o meno pronunciata indisponibilità ad integrarsi nei processi lavorativi del servizio voluti dal suo superiore, che fra i due - come peraltro dichiarato dal coprimario dott. C - vi erano anche concrete divergenze sull’organizzazione del lavoro e che di questa indisponibilità e di queste divergenze il ricorrente deve ovviamente farsi carico. d. Né il ricorrente - che del resto nemmeno si prevale a tal riguardo d’una eventuale violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv.