del servizio (cfr. art. 24 RI). Vero è che, a partire da un certo momento, i rapporti fra il ricorrente ed il capo del servizio di fisioterapia si sono deteriorati in modo pressoché irreversibile, spingendo il primo a comportamenti che non erano certo contraddistinti da tatto e cortesia (cfr. art. 26 cpv. 2 RI) ed il secondo ad oltrepassare addirittura le proprie competenze, infliggendo al suo subordinato