giustificata da inadempienze del dipendente determinate da pratiche abusive di questa indole, che il datore di lavoro, violando il suo dovere di protezione del lavoratore, ha omesso di contrastare (sentenza dell’8 giugno 1999 in re A., consid. 2.3). 6.a. Nella concreta fattispecie, risulta dagli atti di causa e dagli accertamenti esperiti dal DFI che già nel 1992 l’allora responsabile del servizio di fisioterapia aveva descritto il ricorrente come autoritario, suscettibile di creare problemi, con tendenza ad oltrepassare i limiti e non sempre rispettoso dei suoi colleghi.