Meno esplicito è tuttavia nel diritto pubblico l’obbligo di tutelare la personalità del dipendente e la legislazione sul personale della Confederazione non contiene soprattutto disposizioni analoghe a quelle dell’art. 328 CO. Come il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha già riconosciuto, si può comunque ammettere che anche nell’ambito dei rapporti d’impiego retti dal diritto pubblico la disdetta pronunciata in relazione a pratiche di « mobbing » o « bossing » non sia illegittima in quanto tale, ma possa risultare lesiva del principio di buona fede sgorgante dall’art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) quando è