In quest’ambito, la libertà di disdetta del datore di lavoro è invero generalmente più limitata. Come già s’è visto, la rescissione ordinaria del rapporto d’impiego presuppone l’indicazione dei motivi, che devono essere perlomeno fondati, e quella immediata o comunque anticipata implica l’esistenza di ragioni gravi ed in particolare di una qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva data la quale la continuazione del rapporto non può più, in buona fede, essere pretesa (art. 8 cpv. 2 e art. 77 cpv.