segg., 19). Nel diritto privato, ove la libertà di disdetta è limitata soltanto dal divieto dell’abuso di diritto (art. 336 CO), il « mobbing » in quanto tale non inficia la validità del licenziamento. La disdetta può tuttavia risultare illegittima se sfrutta le conseguenze di questa pratica abusiva. Il datore di lavoro che non impedisce il « mobbing » viola infatti il suo dovere di rispettare e proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO) ed egli non può quindi