2 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [OF, RS 172.221.10]). Accanto all’obbligo di eseguire coscienziosamente i doveri di servizio, i pubblici dipendenti sono poi tenuti - come già s’è visto - ad un obbligo specifico di fedeltà nei confronti dello Stato, che impone loro di fare tutto quello che l’interesse della collettività esige e di omettere invece tutto ciò che lo possa obiettivamente compromettere o pregiudicare (Guido Corti, Inadempimento dei doveri di servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti amministrativi, Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] II-1995 pag. 275/76;