Il ricorrente pretende in sostanza che il suo comportamento e il suo rendimento professionale durante i nove anni trascorsi presso la Clinica non possono assolutamente sostanziare un fondato motivo di disdetta ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 RI e che le vere ragioni del suo licenziamento sono invece da ricercare nel conflitto creato ad arte dal capo del servizio di fisioterapia D,