un’equa indennità, pari a sei volte l’ultimo stipendio mensile percepito, in applicazione dell’art. 336a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220), ed ha protestato infine tasse, spese e ripetibili. La Segreteria generale del DFI ha postulato la reiezione del gravame senza presentare particolari osservazioni. Identica conclusione, con protesta delle spese processuali, ha formulato l’UFAM. Estratto dei considerandi: 1. - 4. (…) 5. Il ricorrente pretende in sostanza che il suo comportamento e il suo rendimento professionale durante i nove anni trascorsi presso la Clinica non possono assolutamente sostanziare un fondato motivo di disdetta ai sensi dell’art. 8 cpv.