pagamento di un’equa indennità per licenziamento abusivo, corrispondente a sei volte lo stipendio mensile percepito e pari quindi a Fr. 36 750.-. L’UFAM ha postulato la reiezione del gravame, osservando altresì che A aveva trovato nel frattempo un nuovo lavoro per il 1° gennaio 1999 e che la sua richiesta di essere trasferito presso una struttura analoga era divenuta pertanto priva d’oggetto. L’UFAM, per contro, ha dato seguito alla domanda del ricorrente volta ad ottenere un attestato di lavoro con indicazione della funzione e della durata del servizio. G. - I.