{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 8\nil suo comportamento scorretto nei confronti del suo superiore hanno\nindubbiamente compromesso quell’indispensabile rapporto di fiducia che\ndeve sussistere non solo fra gli utenti e la pubblica amministrazione, ma anche\ne soprattutto fra i dipendenti dello Stato e l’autorità di nomina. Ne consegue\nche, ritenendo ormai definitiva ed irrimediabile questa rottura del rapporto\ndi fiducia, l’istanza inferiore non ha abusato del suo potere d’apprezzamento\ne che essa poteva pertanto escludere un’eventuale modifica del rapporto\nd’impiego con assegnazione di un’altra funzione o trasferimento del ricorrente\nin altra struttura analoga della Confederazione.\nNé si può dimenticare in quest’ambito che l’UFAM, pur avendo disdetto\nil rapporto d’impiego per il 31 dicembre 1998, si è dichiarato disposto ad\noccupare il ricorrente fino al 30 giugno 1999, per consentirgli di trovare\nun nuovo lavoro, e gli ha pure offerto a tal fine la propria collaborazione.\nAnche da questo profilo, il ricorrente non può quindi rimproverare alcunché\nall’autorità di nomina, ove si consideri soprattutto che egli è stato assunto\ncome fisioterapista presso E a partire dal 1° gennaio 1999.\n9. Infine - e per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono state\naddotte in merito alla proporzionalità del licenziamento - non si può nemmeno\npretendere che la rottura del rapporto d’impiego secondo l’art. 8 cpv. 2 lett. a\nRI risulti inadeguata o inopportuna, avuto riguardo alle concrete circostanze\ndel caso (art. 49 lett. c PA). Tenendo conto del potere d’apprezzamento\nparticolarmente esteso che dev’essere riconosciuto all’autorità di nomina e\na quella di ricorso, si può ritenere infatti che lo scioglimento del rapporto\ndi lavoro consente di assicurare un miglior funzionamento del servizio,\ndi ristabilire un clima più sereno all’interno della Clinica e soprattutto del\nteam di fisioterapia, tranquillizzando superiori e colleghi, di ripristinare la\nfiducia dell’autorità nei propri dipendenti e di salvaguardare infine quella\nriposta dalla collettività ed in modo particolare dagli utenti nella pubblica\namministrazione.\n10. Da quanto sopra discende che lo scioglimento ordinario del rapporto\ndi servizio pronunciato in casu dall’UFAM e confermato dal DFI si fonda su\nun accertamento corretto dei fatti, non viola il diritto federale e non appare\nnemmeno obiettivamente inadeguato.\nIn queste circostanze, il ricorso dev’essere respinto e la decisione impugnata\ndev’essere confermata. Di conseguenza, torna superfluo esaminare se la\npretesa d’indennizzo fatta valere dal ricorrente per licenziamento abusivo\npoteva realmente poggiare sull’art. 336a CO, applicabile per analogia a titolo\ndi diritto suppletivo, o doveva invece esser fondata sulla legge federale sulla\nresponsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e\ndei funzionari federali, del 14 marzo 1958, e sulla relativa ordinanza del\n30 dicembre successivo (RS 170.32 e 170.321; cfr. GAAC 64.31 consid. 1; Knapp,\nop. cit., pag. 515 segg.; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in\nPeter Helbling/Tomas Poledna (Hrsg.), Personalrecht des öffentlichen Dienstes,\nBerna 1999, pag. 419 segg., 448/49).\n11. In linea di massima, la CRP applica per analogia l’art. 343 cpv. 2 e 3 CO\ne non preleva né spese né tasse di giustizia a carico di un funzionario o di un\nimpiegato che soccombe in lite. Questa regola comporta tuttavia un’eccezione\n\n9\nnon solo quando il ricorso è temerario o inoltrato alla leggera, ma anche\nquando il valore litigioso della controversia supera i 20 000.- franchi (GAAC\n60.73 consid. 5a, 59.2 consid. 5; Moser, op. cit., n. 4.12).\nNella concreta fattispecie, il ricorrente ha sottoposto all’istanza inferiore e\nribadito dinanzi alla CRP una richiesta d’indennizzo di Fr. 36 750.-, pari a sei\nvolte lo stipendio mensile percepito. In queste circostanze, le condizioni per la\nriscossione delle spese processuali sono adempiute.\n12. Ancorché assistito da un avvocato anche nella procedura dinanzi alla\nCRP, l’UFAM non ha diritto a ripetibili (art. 64 PA e art. 8 cpv. 5 dell’ordinanza\nsulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre 1969 [RS\n172.041.0]).\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.14 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di personale\nfederale del 28 giugno 2000 nella causa A [CRP 1999-019]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 090\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}