{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 7\nI-1999 n. 7 consid. 5.2; sentenza 17 maggio 2000 del Tribunale federale in re\nA., consid. 3b; Corti, op. cit., pag. 282; Hermann Schroff / David Gerber, Die\nBeendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, San Gallo 1985,\npag. 80 segg., 102; Jaag, op. cit., pag. 433 segg., 460 e 464; Pierre Moor, Droit\nadministratif, vol. III, Berna 1992, pag. 250 segg.).\nOra, nel concreto caso, la disdetta era giustificata sia dalle prestazioni non\nsempre soddisfacenti del ricorrente, sfociate anche in puntuali lamentele di\nalcuni pazienti, sia e soprattutto dal profondo ed insanabile dissidio con il\ncaporeparto, ed essa non ha comunque preso lo spunto da una temporanea\ndiminuita capacità al lavoro sorta in seguito alle critiche e alle qualifiche\nnon particolarmente lusinghiere espresse dal suo superiore. In queste\ncircostanze, non si può quindi rimproverare all’autorità di nomina di aver\ngiustificato il licenziamento prevalendosi di inadempienze del ricorrente\nconseguenti a pratiche di « mobbing » messe in atto in suo danno da D: in\nparticolare, non sono ravvisabili nella disdetta in esame gli estremi di un\nabuso di diritto consistente nello sfruttamento di inadempienze del ricorrente,\nindirettamente riconducibili a violazioni di un obbligo dello Stato quale datore\ndi lavoro - invero non espressamente previsto dalla legislazione sul personale\nfederale, ma eventualmente sgorgante dall’art. 328 CO, applicabile quale diritto\npubblico suppletivo (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,\nNeuchâtel 1984, pag. 120) - di tutelare la personalità dei propri dipendenti,\npreservandoli da pratiche di « mobbing » o di « bossing » messe in atto dai suoi\nfunzionari dirigenti (cfr. DTF 125 III 72/73 consid. 2a; sentenza 8 giugno 1999\ndel Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, già citata, consid. 3.3).\n8. Secondo costante giurisprudenza, prima di procedere ad un\nlicenziamento amministrativo per motivi gravi ai sensi dell’art. 55 OF e quindi\nanche dell’art. 77 RI, l’autorità di nomina deve esaminare se la modifica\ndel rapporto d’impiego, come misura meno severa, non sia ugualmente\nidonea a raggiungere lo scopo perseguito: l’autorità di nomina, in altri\ntermini, deve rispettare il principio della proporzionalità (GAAC 63.62\nconsid. 8a; decisione citata della CRP del 10 ottobre 1997, in RDAT I-1998\nn. 64 consid. 9a; Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause\nde cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, Rivista di diritto\nsvizzero [RDS] 1984 I pag. 489 segg., 512 e nota 51). Ora, questo principio -\nche pure si impone alla scadenza del periodo quadriennale di nomina nei\nconfronti dei dipendenti che hanno lo statuto di funzionario (art. 5 cpv. 2\ndell’ordinanza sulla rielezione del 10 gennaio 1996 [RS 172.221.121.1]; GAAC\n63.62 consid. 8a) - dev’essere osservato anche in caso di disdetta ordinaria per\nmotivi semplicemente fondati ai sensi dell’art. 8 RI: la CRP, del resto, ha già\navuto modo di sottolinearlo nell’ambito di decisioni relative allo scioglimento\ndel rapporto di servizio degli impiegati delle Ferrovie federali svizzere (FFS)\ne delle Poste, telegrafie e telefoni (PTT), adottate in applicazione dell’art. 69\ncpv. 1 del regolamento degli impiegati FFS del 2 luglio 1993 e, rispettivamente,\ndel n. 2101 lett. b del regolamento per gli impiegati PTT del 3 agosto 1993\n(decisione 12 gennaio 2000, in re G. [CRP 1999-014], consid. 10; decisione\n16 aprile 1999, in re S. [CRP 1998-186], consid. 7).\nNel caso concreto, la sostanziale refrattarietà del ricorrente ad ogni\nsensibile miglioramento nel trattamento dei pazienti più difficili, e ciò\nnonostante le sollecitazioni e gli avvertimenti ricevuti, il suo atteggiamento\nnon propriamente collaborativo verso i colleghi del team e, soprattutto,\n\n"}