{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 6\nun formale ammonimento. Sta di fatto tuttavia che il ricorrente ha spesso\ndimostrato una più o meno pronunciata indisponibilità ad integrarsi nei\nprocessi lavorativi del servizio voluti dal suo superiore, che fra i due - come\nperaltro dichiarato dal coprimario dott. C - vi erano anche concrete divergenze\nsull’organizzazione del lavoro e che di questa indisponibilità e di queste\ndivergenze il ricorrente deve ovviamente farsi carico.\nd. Né il ricorrente - che del resto nemmeno si prevale a tal riguardo\nd’una eventuale violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.,\nart. 29 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre\n1968 [PA], RS 172.021) - può pretendere infine che l’autorità di nomina non gli\navrebbe dato la possibilità di esprimersi in modo sufficiente sugli addebiti che\ngli venivano mossi prima di prospettargli la cessazione del rapporto d’impiego.\nCome risulta dagli atti e come giustamente adduce l’UFAM in risposta, A è stato\ncostantemente messo al corrente delle segnalazioni negative emesse nei suoi\nconfronti, ha avuto più volte la facoltà di prendere posizione su tali addebiti,\nè stato invitato in più di un’occasione a migliorare il suo comportamento\nnei confronti dei pazienti difficili e dei colleghi ed ha avuto infine parecchi\ncolloqui con i suoi superiori ed in particolare con il coprimario dott. C.\nD’altra parte, anche dopo lo scritto del 24 giugno 1998, con cui il vicedirettore\ndell’UFAM, d’intesa con il direttore, ha prospettato al ricorrente lo scioglimento\ndel rapporto d’impiego, quest’ultimo ha avuto la possibilità di presentare le\nproprie osservazioni (2 luglio 1998), ha chiesto ed ottenuto un colloquio con\nlo stesso direttore dell’UFAM e con il capo del personale e si è poi intrattenuto\ncon loro in occasione di diverse conversazioni telefoniche.\n7. Discende dalle suesposte considerazioni che il comportamento\ngenerale del ricorrente costituiva ormai un ostacolo obiettivo alla\nprosecuzione del rapporto d’impiego e che questo rapporto poteva pertanto\nessere sciolto conformemente all’art. 8 cpv. 2 lett. a RI. Per costante\ngiurisprudenza, l’incompatibilità ambientale e quindi l’esistenza di una\nsituazione di conflitto grave e non altrimenti risolvibile fra un dipendente\ned i suoi colleghi o un suo superiore può infatti costituire un motivo fondato\no giustificato di disdetta. Basti osservare che i contrasti e le tensioni fra\nfunzionari chiamati a collaborare fra loro nuocciono in genere all’ordinato\nandamento dell’attività amministrativa. Le prestazioni lavorative scadono\nqualitativamente e quantitativamente, il prodotto ne soffre, il servizio diventa\ninsufficiente. Fintanto che la situazione di conflitto rimane di tipo fisiologico,\novvero occasionale e di durata limitata, non si giustificano interventi\nvolti ad allontanare il funzionario che è all’origine dello stato di disagio.\nSe la situazione di conflitto degenera e si protrae nel tempo, assumendo\nle connotazioni di uno stato patologico, l’autorità deve invece adottare\nprovvedimenti volti a ripristinare l’ordine e l’efficienza dell’amministrazione,\ntrasferendo o rimuovendo uno dei funzionari che è all’origine della turbativa.\nLa recente giurisprudenza del Tribunale federale ammette persino che, in\ncasi di codesta indole, l’autorità di nomina può addirittura scegliere quale di\nquesti funzionari licenziare e di quali invece non privarsi: la natura stessa\ndel servizio pubblico impone questa soluzione, affinché siano garantiti la\nconsiderazione e la fiducia di cui esso ha bisogno (cfr. decisione 30 marzo\n1994 del Consiglio delle Scuole politecniche federali, in Giurisprudenza delle\nautorità amministrative della Confederazione [GAAC] 59.1 consid. 2b; sentenza\n20 luglio 1998 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, in RDAT\n\n"}