{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 5\nCome risulta dagli atti di causa ed in particolare dalle deposizioni del\ndott. C, il ricorrente provava infatti una concreta difficoltà nel trattare i\npazienti più difficili, con una sintomatologia cosiddetta discontinua, che\nrichiedono proprio dal terapeuta una pazienza ed un equilibrio accresciuti.\nParticolarmente significativa e grave al tempo stesso è la rimostranza di una\npaziente, contenuta in una lettera allegata al formulario « feed-back », che\nsarebbe stata sgridata e addirittura spinta dal ricorrente e che ha comunque\ndichiarato di essersi sentita veramente umiliata di fronte a tutti per il suo\ncomportamento. Come ben adduce l’UFAM nelle proprie osservazioni, il\nfisioterapista è chiamato a svolgere un lavoro prevalentemente a contatto con\ni pazienti che - per la natura stessa del rapporto che si instaura fra terapeuta\ne persona affetta da un malanno fisico, e talvolta anche dalle conseguenze\npsicologiche e sociali che da questa situazione derivano - esige una particolare\ndisponibilità di carattere e di tatto che esorbitano dalle sue conoscenze e\ncapacità strettamente professionali.\nc. D, attivo come fisioterapista presso la Clinica dal febbraio del 1996,\nveniva nominato caporeparto nell’aprile del 1997; carica questa per la quale\nil ricorrente non aveva peraltro posto la propria candidatura. Ora, come\nrisulta in modo inequivocabile dagli atti ed in particolare dalla deposizione\ndel direttore amministrativo della Clinica, le lamentele dei pazienti nei\nconfronti del ricorrente erano state oggetto di regolare discussione, durante le\nsedute di direzione, fin dall’autunno del 1997 e D era stato anche invitato ad\nallestire un « dossier » per trovare una soluzione in uno spirito possibilmente\ncostruttivo. In queste circostanze, la raccolta di elementi a carico del\nricorrente o comunque di dati e informazioni sul suo comportamento\nprofessionale rientrava manifestamente nei compiti specifici di D quale capo\ndel servizio di fisioterapia: come già s’è detto, infatti, i funzionari dirigenti\nnon sono chiamati soltanto a verificare il lavoro dei loro collaboratori, ma\nsono anche responsabili del rispetto dei doveri di servizio e degli ordini\nche essi impartiscono. Ne consegue che la redazione di note riguardanti\nil ricorrente, destinate ad allestire un « dossier » sul caso che la stessa\ndirezione della Clinica aveva richiesto, non consente di per sé di ravvisare\nun comportamento o un atteggiamento persecutorio di D nei confronti del\nsuo collaboratore, ma rappresenta un mezzo perfettamente idoneo di cui\ndispone un funzionario dirigente per far fronte ai suoi doveri di servizio.\nCome giustamente rilevato dall’UFAM, un’accusa di « mobbing » in queste\ncondizioni porrebbe sovente l’autorità di nomina nella condizione di non poter\nmai accertare le manchevolezze di un funzionario e quindi nell’impossibilità\nconcreta di adottare nei suoi confronti misure disciplinari o provvedimenti\namministrativi. Ora, dagli appunti e dalle note di D, pur apprezzati e valutati\ncon la dovuta cautela, non emergono soltanto inadempienze e manchevolezze\nprofessionali non trascurabili, ma anche una certa refrattarietà a collaborare\ncon i colleghi del « team » di fisioterapia, coadiuvandoli nello svolgimento dei\nloro compiti, che poteva obiettivamente pregiudicare il buon funzionamento\ndel servizio (cfr. art. 24 RI).\nVero è che, a partire da un certo momento, i rapporti fra il ricorrente ed\nil capo del servizio di fisioterapia si sono deteriorati in modo pressoché\nirreversibile, spingendo il primo a comportamenti che non erano certo\ncontraddistinti da tatto e cortesia (cfr. art. 26 cpv. 2 RI) ed il secondo ad\noltrepassare addirittura le proprie competenze, infliggendo al suo subordinato\n\n"}