{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-65-14--_2000-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005090.pdf?ID=150005090", "Checksum": "70cc88aa6438dd64204791b1f9f56a29"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:32", "Checksum": "ed7474745edee23a40ef3e75fc3ac936", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 28.06.2000 JAAC 65.14 \r\n\n 4\nprevalersi delle conseguenze di una violazione contrattuale per giustificare il\nlicenziamento (DTF 125 III 72/73 consid. 2a; Rehbinder/Krausz, op. cit., pag. 42\nsegg.).\nAnaloghe considerazioni devono valere in linea di principio anche nell’ambito\ndei rapporti d’impiego fondati sul diritto pubblico ed in particolare sulla\nlegislazione che riguarda il personale federale. In quest’ambito, la libertà di\ndisdetta del datore di lavoro è invero generalmente più limitata. Come già s’è\nvisto, la rescissione ordinaria del rapporto d’impiego presuppone l’indicazione\ndei motivi, che devono essere perlomeno fondati, e quella immediata o\ncomunque anticipata implica l’esistenza di ragioni gravi ed in particolare di\nuna qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva data la quale la continuazione\ndel rapporto non può più, in buona fede, essere pretesa (art. 8 cpv. 2 e art. 77\ncpv. 2 RI). Meno esplicito è tuttavia nel diritto pubblico l’obbligo di tutelare la\npersonalità del dipendente e la legislazione sul personale della Confederazione\nnon contiene soprattutto disposizioni analoghe a quelle dell’art. 328 CO. Come\nil Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha già riconosciuto, si può\ncomunque ammettere che anche nell’ambito dei rapporti d’impiego retti dal\ndiritto pubblico la disdetta pronunciata in relazione a pratiche di « mobbing »\no « bossing » non sia illegittima in quanto tale, ma possa risultare lesiva\ndel principio di buona fede sgorgante dall’art. 9 della Costituzione federale\ndel 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) quando è\ngiustificata da inadempienze del dipendente determinate da pratiche abusive\ndi questa indole, che il datore di lavoro, violando il suo dovere di protezione\ndel lavoratore, ha omesso di contrastare (sentenza dell’8 giugno 1999 in re A.,\nconsid. 2.3).\n6.a. Nella concreta fattispecie, risulta dagli atti di causa e dagli\naccertamenti esperiti dal DFI che già nel 1992 l’allora responsabile del servizio\ndi fisioterapia aveva descritto il ricorrente come autoritario, suscettibile di\ncreare problemi, con tendenza ad oltrepassare i limiti e non sempre rispettoso\ndei suoi colleghi. La stessa persona, sentita come teste nella procedura\ndi ricorso davanti al DFI, ha sostanzialmente ribadito queste valutazioni,\naffermando che il ricorrente - che pur vantava conoscenze professionali non\ndiscutibili - era oggetto di lamentele a causa del suo modo di fare, che spesso\ni pazienti si lagnavano perché li lasciava soli a fare esercizi e che in più di\nun’occasione alcuni di essi avevano manifestato il desiderio di essere seguiti\nda un altro fisioterapista. Queste lamentele di taluni pazienti insoddisfatti,\nche definivano l’atteggiamento del ricorrente piuttosto duro, esigente e poco\nconciliativo, sono state peraltro confermate anche da un ex supplente del\nmedico primario e del coprimario, ora consulente esterno, il quale ha tuttavia\nesplicitamente affermato che, a parer suo almeno, il rendimento del signor A\nnon poteva in alcun modo giustificare il suo licenziamento.\nb. Nel 1994, veniva introdotto presso la Clinica il sistema dei formulari\n« feed-back », vale a dire di appositi formulari riguardanti le richieste e i\ncommenti relativi al trattamento fisioterapico durante il periodo di degenza,\nche i pazienti, al termine della cura, dovevano consegnare in Segreteria\nmedica all’attenzione del coprimario dott. C. Ora, anche da questi formulari\nemergono le lamentele di alcuni pazienti, presentate addirittura con una certa\nregolarità dal 1997 in poi.\n\n"}